DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO
Il Concilio Vaticano II nel n 8 della Lumen Gentium dà una spiegazione della Chiesa che ci evita di cadere in una visione spiritualistica, paragonando la divino umanità di Cristo con l’essere profondo della Chiesa. Dio assume la carne umana; la Chiesa non può disinteressarsi degli affari temporali, che ne fanno parte della carnalità della via umana. La visibilità della Chiesa è paragonata al corpo di Cristo, ed entrambi sono strumenti di salvezza.
Bisogna però, nel modo di amministrare i beni della Chiesa, non perdere di vista la povertà essenziale di Cristo. Povertà significa gestire anche con il maggior profitto, le risorse raccolte. Il concilio ha tenuto a sottolineare anche la destinazione sociale di tutti i beni dell’umanità[1].
Noi studieremo la dimensione di giustizia che viene a crearsi nelle relazioni con i beni temporali nella Chiesa e dalla gestione di questi beni. Il CIC ’83 destina un libro a sé, il 5°, con pochi canoni, che viene del libro 3°, de rebus, del CIC ‘17. La sparizione del sistema beneficiale ha cambiato molto le cose. Molte volte la ricerca dell’equità si trova nella precisione della norma.
In diritto patrimoniale è molto importante la canonizzazione della legge civile, cioè, la legge civile che diventa legge canonica (rinvio normativo):
Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.
La giustificazione è che i fedeli, normalmente, sono anche cittadini di qualche stato, il che significa che esistono due ordinamenti confluenti. Per ragioni d’economia normativa e di armonizzazione, l’autorità ecclesiastica rinuncia ad una legislazione propria in alcuni ambiti, per esempio, il patrimoniale.
Il rinvio è un’istituzione molto tradizionale nella Chiesa, ma che ha mutato lungo il tempo. Nella christianitas, la società civile era comunque cristiana; per questo fatto, esisteva un diritto comune tra l’ambito civile è il religioso. Quando intervenne la separazione tra i due ambiti, si cominciò a fare rinvio al Diritto Romano che faceva un po’ ufficio di diritto comune. Tramite questo, il Diritto Canonico dava vigenza ad un ordinamento, il Corpus Iuris Civilis, che non la aveva più. Nel CIC ’17, si fecero rinvii alla legislazione civile in genere, per i contratti e i pagamenti, il compromesso arbitrario, la transazione e la prescrizione.
Il problema è che la dottrina civilista aveva già superato il concetto tradizionale di rinvio, come rinvio ad un ordinamento statico per riferirlo alla legislazione vigente nel momento preciso, non della legislazione, ma della fattispecie. I rinvii che ci sono nel CIC sono già un’elaborazione giuridica; non è chiaro l’elemento di collegamento, cioè, l’ordina-mento al quale si fa il rinvio. La norma che a noi interessa è il can. 1290 e non la norma dell’ordinamento civile; l’elemento di collegamento è stabilito dal CIC. Arrivati alla determinazione dell’ordinamento applicabile, bisogna applicare questa legge in coerenza con l’ordinamento in questione. Questo può implicare dei pericoli, motivo per il che esistono delle limitazioni:
Can. 1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.
Tecnicamente, questo canone non è molto buono. Per esempio si dice “tranne che il Diritto Canonico preveda altro”; ma, se si è fatto il rinvio è precisamente perché non esisteva legislazione canonica al rispetto. Ugualmente, è difficile limitare una legge civile dicendo che è contraria al diritto divino.
I fini determinano gli usi dei beni ed i criteri per adoperarli.
Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.
§2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.
Questo canone è di tipo costituzionale; se questo non fosse così, non si potrebbero dare norme su questo tema. Si cerca di evitare lo spiritualismo, facendo riferimento all’analogia utilizzata nel n. 8 della Lumen Gentium. Parlando dei fini propri principali (culto, clero e mis-sioni) non si escludono altri. Aspetti positivi e negativi che scaturiscono da questo: i beni che non hanno come scopo uno di questi fini, non sarebbero adoperati giustamente dalla Chiesa.
Esistono dei beni direttamente utilizzabili a questi fini; altri lo sono soltanto indiretta o strumentalmente. Ogni investimento moralmente lecito, può essere giustificato come relativo alle finalità della Chiesa. Tuttavia, accumulare ricchezza non è una finalità della Chiesa.
Verbi sul diritto della Chiesa: acquistare, possedere, amministrare ed alienare.
Acquistare: far propria la titolarità su un qualche diritto di un bene materiale.
Possedere: non soltanto la fisica detenzione della cosa ma anche le azioni necessarie per conservarla.
Amministrare: interventi necessari per la conservazione di un patrimonio e per il suo dinamismo.
Alienare: vendita di un bene, trasmissione della titolarità ad un altro.
Si sottolinea la costituzionalità di questo diritto parlando della Chiesa Cattolica nel canone succitato. Diritto nativo significa che appartiene alla Chiesa dalla nascita ed è consono alla natura e ai fini della Chiesa. Il diritto appartiene alla Chiesa senza che nessuno deva concederlo. Si viene incontro ad una serie di tendenze sia intraecclesiali (spiritualisti), che extraecclesiali (statalismo). Questo diritto e il suo esercizio è indipendente di qualsiasi autorità civile.
Il fondamento di questo diritto nativo ed indipendente si trova nel diritto divino positivo (Cristo ha fondato la Chiesa con la necessità delle cose materiali). Si possono aggiungere altre fondamentazione dal diritto naturale: diritto di ogni soggetto alla sopravivenza, diritto all’as-sociazione per raggiungere dei fini comuni, esigenza della libertà religiosa. Inoltre, poiché il diritto internazionale riconosce la personalità giuridica alla Chiesa cattolica, questo include il possesso di beni materiali.
Il contenuto di questo diritto non è soltanto di diritto privato (che lo è), non è soltanto che la Chiesa possa avere in proprietà dei beni, ma è anche la possibilità di esercitare la potestà di giurisdizione sui beni. L’ordinamento di una società ai propri fini non riguarda soltanto la giurisdizione sulle persone, ma anche sulle cose. Il contenuto del diritto non è soltanto il possesso delle cose, ma anche la giurisdizione (potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria) sui beni.
Appartiene anche alla Chiesa la potestà tributario, cioè, d’imporre tributi[2]. Questo diritto indipendente non significa che non si devono cercare degli accordi con le autorità civili riguardando gli aspetti economici.
Can. 1255 - La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto.
Quello che si dice della Chiesa cattolica nel c. 1254 è riconosciuto a tutte le persone giuridiche canoniche. Il soggetto del canone non è più la Chiesa cattolica ma, all’interno della Chiesa, le diverse strutture, sia pubbliche che private. Il titolare dei beni non è la Chiesa cattolica in generale, ma ciascuna delle persone giuridiche al suo interno.
E legittimo parlare di un patrimonio della Chiesa in genere? Nei primi secoli, la Chiesa aveva piuttosto un patrimonio di fatto che di diritto. I beni appartenevano ad un fedele che li lasciava in uso per la comunità; in beni non appartengono alla Chiesa, ne ha piuttosto l’usufrutto.
Quando l’impero romano comincia a riconoscere in qualche modo la personalità della Chiesa, verso il III s., i beni cominciano ad essere di titolarità ecclesiastica. Dopo l’Editto di Milano, la Chiesa acquista cittadinanza nel Diritto Romano. La Chiesa si vede riconosciuta lo statuto di culto, che li permette di avere un patrimonio proprio. In quest’epoca, potrebbe essere che il vescovo fosse il titolare dei beni, anche se non è facile provarlo.
Con l’espansione in territori rurali, appaiono i beni terreni delle parrocchie e di altre organizzazioni. In questo senso, si atomizzano i patrimoni, si creano infinità di patrimoni separati. Questa situazione è rimasta così fino il giorno di oggi: ogni persona giuridica si organizza autonomamente nella gestione dei propri beni.
Senso del termine “bene ecclesiastico” come visione unificatrice:
I beni delle persone giuridiche ecclesiastiche si usano per gli stessi fini.
La titolarità dei beni di tutte le persone ecclesiastiche, è sottomessa all’autorità suprema del Romano Pontefice[3].
Can. 1256 - La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.
Il patrimonio è un insieme di situazioni giuridiche, attive o passive, suscettibili di valutazioni economiche, unificate dalla titolarità dello stesso soggetto o dallo stesso scopo. In senso stretto, non ci sono i beni della Chiesa come esistono i beni dello Stato.
Il c. 1255 parla di tutte le persone giuridiche, sia pubbliche che private. Il problema è di decidere per una realtà già esistente se concedere la personalità pubblica o privata, perché non esistono criteri chiari.
Can. 1257 - §1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.
§2. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro.
Tutti i beni delle persone giuridiche pubbliche sono beni ecclesiastici. Al contrario, le persone giuridiche pubbliche non possono possedere dei beni che non siano ecclesiastici. Tutti i soggetti che non sono persone giuridiche pubbliche non hanno beni ecclesiastici. In somma, i beni ecclesiastici sono i beni, (e soltanto quelli), delle persone giuridiche pubbliche canoniche.
Can. 1258 - Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose.
Il Papa non è proprietario dei beni di una parrocchia, ma li può gestire.
I beni sono cose capaci di arrecare una qualche utilità o soddisfazione. Hanno rilevanza dal punto di vista giuridico soltanto i beni che hanno qualche legame con le persone, poiché le relazioni di giustizia richiedono quando meno due soggetti. Oggetto della materia saranno dunque i beni che sono distribuiti, il suum. In Diritto Canonico specialmente esiste una divisione primaria tra i bene spirituali e i beni materiali.
Beni temporali sono quelli che possono essere tradotti in categorie economiche. I beni temporali appartenenti alla Chiesa universale e alle persone giuridiche della Chiesa, sono beni ecclesiastici[4]. I beni delle persone giuridiche private non sono beni ecclesiastici; questi beni non hanno ricevuto una denominazione particolare, anche se proposte diverse sono esistite. Una proposta di denominazione è di bene ecclesiali privati, corrispondendo il termine beni ecclesiali alla riunione di tutte e due tipi.
Esistono inoltre i beni delle persone fisiche, di cui l’ordinamento canonico non si occupa appena. Diverso accade per i beni dei soggetti collettivi non personificati. Questi beni devono essere gestiti in comune, tenendo conto del principio della solidarietà, secondo due diverse maniere:
Una persona si prende la responsabilità dei beni: gestione solidaria.
Non esiste un rappresentante unico del soggetto collettivo: mano comune.
Tutti i beni ecclesiali sono sottomessi alla vigilanza dell’ordinario del luogo, anche quelli delle persone giuridiche private. La vigilanza sarà più o meno stretta a secondo si tratti di beni di persone giuridiche pubbliche o private.
Tradizionalmente, l’ordinamento canonico si occupa di proteggere altri tipi di beni, quelli conosciuti come beni sacri[5]. Questo esisteva anche nel Diritto Romano, anzi, in quasi tutte le culture. Le cose sacre nel Diritto Romano erano res extra comercium. Sono sacre le cose destinate al culto mediante la dedicazione o la benedizione. Le benedizioni costitutive costituiscono un bene sacro, non così le benedizioni invocativi.
Fra le cose sacre, menzione a parte meritano i luoghi sacri, di cui si tratta in un titolo speciale nel CIC (L. IV, pars tertia, titolo I). In questo titolo vengono definite luoghi come le chiese, gli oratori, le cappelle, i santuari, gli altari, i cimiteri. Inoltre, le immagini devote e le reliquie hanno un titolo a sé (L. III, 2°, IV).
Diversi livelli di sacralità:
Sacralità essenziale del corpo di Cristo.
Sacralità essenziale derivata della materia dei sacramenti.
Cose sacre per la destinazione o l’uso, come le chiese.
Le cose quotidiane, la consacratio mundi di tutte le cose.
Bisogna distinguere diversi tipi di benedizione, per esempio, la benedizione di un calice dalla benedizione di una corona per la recita del rosario: differenza tra le cose consacrate a Dio destinate al culto e le cose pie che ci richiamano a Dio. È necessario distinguere perché esiste un regime giuridico speciale per le cose sacre. Indipendentemente di chi è il titolare del diritto sulle cose sacre, sono sottomesse ad un regime particolare per proteggere la sacralità. Il proprietario[6] di una cosa sacra non può disporne liberamente, ma è sottomesso ad un regime giuridico particolare.
Gli oggetti sacri[7] non possono essere utilizzati per usi profani senza essere stati prima sottomessi ad una riduzione all’uso profano[8].
La prescrizione (perdita o consolidazione di un diritto per ragioni di tempo) entra anche in gioco per le cose sacre, per garantire la sicurezza giuridica[9]. Si cerca sempre di garantire che non vada dispersa la proprietà ecclesiastica: un bene ecclesiastico non può cambiare natura (diventare non ecclesiastico) per prescrizione.
Altre cose che hanno un regime particolare sono le cose preziose. Inoltre, è totalmente illecito vendere le reliquie; anche gli ex voto entrano nel regime particolare delle cose preziose. Tre criteri per distinguere le cose preziose: antichità, culto o arte[10]. Legato a questo viene a caso il regime dei beni culturali, denominazione non classica nel Diritto Canonico. In Italia, la conferenza episcopale ha prodotto un documento per l’orientamento della gestione dei beni culturali. Si potrebbe pensare che i beni culturali rientrano, per quanto riguarda i regime giuridico canonico, nel concetto di cose preziose.
Esistono altre maniere di classifica dei beni: corporali e incorporali, specifici e generici, fungibili e infungibili, mobili e immobili, consumabili o in consumabili, divisibili e indivisibili, semplici o composti, pubblici o comune.
Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.
Can. 1260 - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie.
Due dimensioni:
Ad intra: possibilità di chiedere dei beni ai fedeli.
Ad extra: possibilità di acquistare beni.
L’acquisto è l’ottenimento della titolarità di un diritto su un bene. Tipi di titolarità:
Diritti reali sono quelli che aderiscono alla cosa (res, rei) indipenden-temente di chiunque è il titolare.
Diritti d’obbligazione sono quelli che aderiscono alla persona. La cosa non è modificata dal mio diritto su di essa.
L’acquisto di cui il c. 1259 riguarda entrambi tipi di diritti, reali e d’obbligazione. L’ordinamento canonico riconosce tutti i modi giusti d’acquisti, sia naturali che positivi. I modi d’acquisto provenienti dal diritto civili sono canonizzati dal c. 1290.
Tradizionalmente i modi d’acquisto si dividono, secondo in:
Diretti: cercano l’acquisto di un bene in modo prevalente.
· Originari: danno un titolo originario sulla cosa (l’occupazione, l’invenzione o ritrovamento).
· Derivati: richiedono un titolare precedente del bene.
Indiretti: fusioni, federazione o estinzione di persone giuridiche.
Possono esistere diritti concorrenti su una cosa, ad esempio, diritto di proprietà e diritto di locazione, diritto di proprietà e diritto d’usufrutto, ecc. Diversi diritti possono concorre simultaneamente su una stessa cosa da parte di soggetti diversi.
Iura in re: modo di descrivere i diritti reali, perché implicano la modificazione giuridica della cosa. Iura ad rem: diritti personali ad avere una cosa.
Occupazione: impossessamento di una cosa che non ha proprietario con l’intenzione di farla propria (animus occupandi). Si da soprattutto nei beni mobili senza proprietario. Le res nullius non sono di nessuno; le res derelictae sono quelle cose di cui si perde il titolo.
Invenzione (dal lat. invenire, trovare): non basta trovare, perché esistono dei vincoli per alcuni tipi di cose, per esempio, i beni culturali. D’altra parte, di solito il bene trovato si divide tra il trovatore e il proprietario del luogo d’invenzione.
Accessione: espansione della proprietà per cause naturali o per costruzione.
Unione o ...
diritto